Ordinanza n. 237 del 1991

 

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ORDINANZA N. 237

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Zanetti Emanuelita ed altra, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a carico di Zanetti Emanuelita e Rossetti Maria, entrambe sottoposte ad indagini per il reato di favoreggiamento personale, ha, con ordinanza del 4 dicembre 1990, sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 125 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in quanto esso comporterebbe che l'azione penale non debba essere esercitata "ove, con gli elementi probatori a disposizione, non sia possibile chiedere utilmente la condanna dell'imputato", così contrastando con l'art. 2, n. 50, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, invece, prescrive al "'giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione (solo) per manifesta infondatezza della notizia di reato' (oltre che per improcedibilità della azione penale e per essere ignoti gli autori del reato)";

che tale questione è stata nuovamente sollevata nel medesimo procedimento a seguito della restituzione dei relativi atti disposta da questa Corte con l'ordinanza n. 463 del 1990, ritenendosi dal predetto Giudice che il "nuovo quadro normativo" risultante dalla sentenza n. 445 del 1990 non ne abbia fatto venir meno la rilevanza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 88 del 1991, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la medesima questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona con ordinanza del 4 dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.